Art. 11.
(Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti).

      1. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo è estesa, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, ai lavoratori di cui alla presente legge.
      2. Alle categorie dei lavoratori autonomi o subordinati a favore delle quali è esteso l'obbligo assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo, e al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
      3. Al numero 21) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio

 

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1947, n. 708, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «; istruttori cinofili distinti nelle diverse qualifiche specialistiche;».
      4. Ai fini della determinazione del diritto alla pensione e della misura di essa, il lavoratori di cui al presente articolo possono riscattare, a domanda, i periodi di attività svolta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle norme e con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.