1. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo è estesa, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, ai lavoratori di cui alla presente legge.
2. Alle categorie dei lavoratori autonomi o subordinati a favore delle quali è esteso l'obbligo assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo, e al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
3. Al numero 21) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio